Art. 2.
(Stato di calamità).

      1. Nel caso in cui si manifestino eventi naturali di particolare gravità, il Consiglio dei ministri dichiara, anche su proposta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di calamità.
      2. Alla riunione del Consiglio dei ministri in cui è dichiarato lo stato di calamità partecipano, con funzioni consultive, i presidenti delle regioni e delle province autonome dei territori interessati.
      3. Lo stato di calamità, ai fini della presente legge, configura una particolare situazione di eccezionalità per danni provocati da calamità o catastrofe, naturale o provocata dall'uomo, che richieda risorse straordinarie e provvedimenti amministrativi derogatori delle disposizioni vigenti.
      4. La dichiarazione dello stato di calamità è condizione indispensabile per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
      5. Dalla dichiarazione dello stato di calamità i presidenti delle regioni interessate assumono le funzioni di commissari straordinari di Governo per la ricostruzione.
      6. Lo stato di calamità cessa entro la data programmata indicata nel piano per la ricostruzione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera h).